(Pubblicata nel Bollettino Ufficiale della 
              Regione Toscana n. 31 del 28 giugno 2019) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
 
                            ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
 
 
                              promulga 
 
la seguente legge: 
(Omissis). 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
 
  Visto l'art. 117, comma quarto, della Costituzione; 
  Visto l'art. 3, comma 3-bis e l'art. 4,  comma  1,  lettera  n-bis)
dello statuto; 
  Vista la direttiva 2018/849 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 30 maggio 2018, che modifica le direttive 2000/53/CE relativa  ai
veicoli fuori uso, 2006/66/CE relativa a pile  e  accumulatori  e  ai
rifiuti  di  pile  e  accumulatori  e  2012/19/UE  sui   rifiuti   di
apparecchiature elettriche ed elettroniche; 
  Vista la direttiva (UE)  2018/850  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la  direttiva  1999/31/CE
relativa alle discariche di rifiuti; 
  Vista la direttiva (UE)  2018/851  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che modifica la  direttiva  2008/98/CE
relativa ai rifiuti; 
  Vista la direttiva (UE)  2018/852  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 30 maggio 2018, che  modifica  la  direttiva  94/62/CE
sugli imballaggi e i rifiuti di imballaggio; 
  Vista la direttiva (UE)  2019/904  del  Parlamento  europeo  e  del
Consiglio, del 5  giugno  2019,  sulla  riduzione  dell'incidenza  di
determinati prodotti di plastica sull'ambiente; 
  Vista  la   legge   28   dicembre   1995,   n.   549   (Misure   di
razionalizzazione della finanza pubblica); 
  Visto il decreto legislativo  3  aprile  2006,  n.  152  (Norme  in
materia ambientale) e, in particolare, l'art. 34; 
  Visto il decreto legislativo 18 aprile  2016,  n.  50  (Codice  dei
contratti pubblici) e, particolare, l'art. 34; 
  Vista la legge 28 dicembre 2015, n. 221  (Disposizioni  in  materia
ambientale  per  promuovere  misure  di  green  economy  e   per   il
contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali); 
  Visto il decreto del Ministro  dell'ambiente  e  della  tutela  del
territorio e  del  mare  11  aprile  2008,  (Approvazione  del  Piano
d'azione per la sostenibilita' ambientale  dei  consumi  nel  settore
della pubblica amministrazione); 
  Vista la legge regionale 18 maggio 1998, 25 (Norme per la  gestione
dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati); 
  Vista la legge regionale 7 agosto 2018, n. 48 (Norme in materia  di
economia circolare. Modifiche alla legge regionale n. 1/2015); 
  Considerato quanto segue: 
    1. E' necessario introdurre  specifici  divieti  e  sanzioni  per
l'utilizzo, anche per la  somministrazione  di  cibi  e  bevande,  di
prodotti  in  plastica  monouso,  al  fine  di  limitarne   l'uso   e
l'eventuale abbandono operando, al contempo, in un'ottica  di  tutela
dell'ambiente e dell'ecosistema marino costiero; 
    2. E' necessario, comunque, prevedere una disciplina  transitoria
per l'applicazione delle restrizioni  all'utilizzo  dei  prodotti  di
plastica monouso che tenga conto  dei  contratti  di  fornitura  gia'
stipulati e validi fino alla loro naturale  scadenza,  nonche'  delle
scorte gia' in possesso dei soggetti destinatari delle restrizioni; 
    3. E' necessario chiarire, attraverso una disciplina transitoria,
che l'entrata in vigore delle disposizioni di cui  all'art.  2  della
presente legge non ha conseguenze sulle  disposizioni  gia'  adottate
dai comuni in coerenza  con  il  medesimo  articolo,  fermo  restando
l'obbligo dell'adeguamento necessario; 
    4. Al fine di consentire l'immediata applicazione dei divieti per
una  maggior   salvaguardia   dell'ambiente   ed,   in   particolare,
dell'ecosistema costiero, e' necessario disporre l'entrata in  vigore
della presente legge il giorno successivo alla data di  pubblicazione
nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana; 
Approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
                   Restrizioni all'uso di prodotti 
                         in plastica monouso 
 
  1.  Nell'ambito  delle  manifestazioni  fieristiche,  sagre,  fiere
mercato, e di  comunicazione,  organizzate  o  finanziate,  anche  in
parte, da Regione,  enti  locali,  enti,  ed  aziende  soggette  alla
vigilanza degli stessi, e' fatto divieto di  utilizzare  contenitori,
mescolatori per bevande, aste a sostegno di  palloncini,  cannucce  e
stoviglie, quali posate, forchette, coltelli, cucchiai,  bacchette  e
piatti, in plastica monouso. 
  2. Nei parchi, nelle aree protette, nei lidi e  nelle  spiagge  del
demanio  marittimo,  e'   fatto   divieto   di   utilizzo,   per   la
somministrazione di cibi e bevande, di contenitori,  mescolatori  per
bevande, cannucce e stoviglie,  quali  posate,  forchette,  coltelli,
cucchiai, bacchette e piatti in plastica monouso. 
  3. L'inosservanza dei divieti di cui al comma 2: 
    a) nei parchi e nelle aree protette, e' punita  con  la  sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 100,00 ad euro 1.000,00; 
    b) nei lidi e nelle spiagge del demanio marittimo e'  punita  con
la sanzione amministrativa di cui all'art. 1164, comma 1, del  codice
della navigazione. 
  4. Nei lidi e nelle spiagge del  demanio  marittimo  e',  altresi',
fatto divieto di utilizzo dei prodotti in plastica  monouso  indicati
al comma 2. Ai fini dell'applicazione  di  tale  divieto,  i  comuni,
entro il termine di trenta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente legge, adottano gli atti di competenza  per  garantire
l'operativita' del divieto e l'applicazione delle relative sanzioni.